Cosa prevedono gli articoli 36 e 37 del d.lgs. 81/08?
Gli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 riguardano rispettivamente la formazione dei lavoratori e l’informazione sulla sicurezza sul lavoro. L’articolo 36 stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di garantire ai propri dipendenti una formazione adeguata in materia di sicurezza sul lavoro, sia prima che durante l’inizio dell’attività lavorativa, sia in caso di cambiamenti nelle procedure operative o nell’utilizzo delle attrezzature. In particolare, la formazione deve essere mirata a prevenire ogni tipo di rischio professionale e deve comprendere anche le istruzioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. L’articolo 37 invece prevede che il datore di lavoro debba fornire ai propri dipendenti tutte le informazioni necessarie per svolgere in modo corretto ed efficace il proprio lavoro senza alcun rischio per la salute o la sicurezza. Le informazioni devono essere messe a disposizione dei lavoratori tramite appositi strumenti, come ad esempio cartelli informativi sui luoghi di lavoro. Inoltre, entrambi gli articoli prevedono sanzioni amministrative pecuniarie nel caso in cui vengano violati i relativi obblighi da parte del datore di lavoro. In sintesi, gli articoli 36 e 37 rappresentano un importante strumento normativo finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso l’istruzione e l’informazione dei lavoratori.